Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Offerta anomala

Alla luce dell'ultima sentenza del Consiglio di Stato che rinvia la questione alla Corte Europea (disapplicazione esclusione automatica offerta anomala in appalti sotto soglia), è legittimo impostare un bando di lavori sotto soglia ai sensi dell'art.83 del dpr 554/99 aggiudicando alla migliore offerta sia essa congiunta o meno non applicando l'esclusione automatica dell'offerta anomala? Operando invece una verifica chiedendo all'aggiudicataria giustificazioni in ordine ai prezzi? E' legittima l'esclusione automatica dell'offerta anomala in un appalto ai sensi dell'art.83 dpr 554/94? Non costituirebbe nell'ambito dell'offerta congiunta una svendita del patrimonio?

Si chiede di sapere se per tutti gli appalti di lavori debba essere richiesta nel bando di gara la presentazione, a corredo dell'offerta, delle giustificazioni di cui all'art.87, comma 2, del D.Lgs. 163/06, ovvero se esistono discriminanti al riguardo?

Offerta anomala - Verifica anomalia
QUESITO del 25/10/2007

L’art. 31 ter, comma 6 della L.R.Veneto n. 27/2003 e s.m.i. prevede che, in attesa dell’istituzione e organizzazione dei comitati provinciali per la valutazione delle offerte anomale (nelle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria), le stazioni appaltanti verificano le offerte anomale mediante l’organo competente in base alla legislazione vigente, senza fornire l’indicazione di tale organo. Il codice dei contratti pubblici (artt. 86, 87, 88), per le procedure sopra soglia comunitaria, indica genericamente nelle “stazioni apaltanti” il soggetto che procede alla richiesta di giustificazioni e alla verifica. Anche per le procedure sotto soglia, nel codice dei contratti, mediante il rinvio contenuto nell’art. 122, comma 9, si fa riferimento generico alle stazioni appaltanti, senza che vi sia indicazione dello specifico soggetto incaricato della verifica. L’art. 89, c. 2 del D.P.R. 554/1999 individua nel responsabile del procedimento il soggetto che esamina le giustificazioni e valuta la congruità dell’offerta, ma solo nel caso di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. L’art. 89, c.4 del DPR 554 individua nel RUP il soggetto deputato a tale verifica nelle procedurte sotto soglia, ma solo nel caso di offerte in numero inferiore a cinque (in tala caso non sarebbe nepure applicabile il meccanismo di calcolo per l’individuazione delle soglie di anomalia). Si chiede. - quale sia il soggetto previsto dalla normativa vigente per la verifica delle offerte anomale nelle procedure inferiori alla soglia comunitaria e nei casi in cui il numero delle offerte è pari o superiore a cinque; - -se l’organo incaricato della verifica possa essere individuato da ciascuna stazione appaltante nell’ambito del proprio ordinamento e della propria autonomia organizzativa; - se alla verifica possa provvedere la commissione di gara, eventualmente incaricata anche di tale adempimento nell’atto di nomina.

Appalto lavori pubblici. L'art. 88 Dlg. 163/2006 comma 7, prevede il subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta. Si chiede: qualora la stazione appaltante abbia considerato la prima migliore offerta come anomala, deve procedere al nuovo calcolo della soglia di anomalia per l'individuazione della nuova offerta oppure deve procedere all'aggiudicazione definitiva a favore dell'offerta risultata seconda in graduatoria e non sospetta di anomalia?

Dovendo procedere, quanto prima, all'individuazione di un operatore che effettui il servizio di smaltimento rifiuti, e ricorrendo le condizioni di cui all'art.57 art.2 comma c), l'amministrazione sta effettuando una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. L'importo a base d'asta è di circa € 400.000,00. Si procede con il criterio del prezzo più basso. Come si può effettuare la verifica delle offerte anormalmente basse, di cui all'art.87 e seguenti del D.Lgs. 163/06, atteso che l'urgenza di affidare il servizio impone l'inizio del servizio stesso, anche sotto riserva di legge, appena aperte le offerte e, quindi, il prima possibile senza alcun "induguio"?

D1. Che cosa si intende per offerta anomala?

D2. Quali soggetti sono deputati ad operare la valutazione dell’anomalia dell’offerta e di quali poteri si avvalgono?

D11. L’individuazione delle offerte anormalmente basse è impugnabile ex se?

D17. Come deve essere motivato il provvedimento di esclusione dell’offerta ritenuta anomala?

abbiamo un appalto di lavori (145.000€ a base d'asta) con procedura negoziata senza bando (invitando 15 ditte) con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso. All'apertura delle offerte economiche sono risultate valide solo 6 offerte e quindi, in base all'art.97.2 del codice, è stata determinata la soglia di anomalia; 3 delle 6 ditte presentano un ribasso uguale o inferiore alla soglia di anomalia.Il quesito è il seguente:le offerte delle 3 ditte sono automaticamente da considerarsi tutte "anormalmente basse" e quindi, in base all'art.97.1 si deve procedere a chiedere "spiegazioni sul prezzo" alle 3 ditte, oppure solo un ulteriore "giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta" dato dalla s.a. che determina lo stato di "offerta anormalmente bassa"? La ns interpretazione è, che la s.a., nella figura del RUP come indicato da ANAC, decida in maniera giustificata, tra le offerte sotto la soglia di anomalia, quali tra queste risultano anormalmente basse e quindi potenzialmente non congrue e solo a queste chieda spiegazioni sull'offerta per perfezionare tale giudizio e quindi escluderle dalla graduatoria.

Nel caso in cui la miglior offerta, risultata anomala, non appaia - all'esito della valutazione delle giustificazioni prodotte ex art 97 comma 5 D.Lgs 50/2016 - idonea ad una corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, la cauzione provvisoria deve essere escussa?